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BRRD

A partire dal 1° gennaio 2016 è pienamente applicabile la Direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive), recepita in Italia dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015. Questa Direttiva introduce in tutti i Paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi di banche e imprese di investimento, limitando la possibilità di interventi pubblici da parte dello Stato. In particolare, alle Autorità preposte alla soluzione delle crisi bancarie (in Italia, la Banca d’Italia – Unità di Risoluzione e gestione delle crisi) sono attribuiti poteri e strumenti per la risoluzione di una banca in dissesto o a rischio di dissesto al fine di garantirne la continuità delle funzioni essenziali. Le autorità di risoluzione, in caso di dissesto di un istituto di credito potranno:

 

  • Vendere una parte dell’attività a un acquirente privato.
  • Trasferire temporaneamente le attività e passività a un’entità (bridge bank) costituita e gestita dalle autorità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato.
  • Trasferire le attività deteriorate a un veicolo (bad bank) che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli.
  • Applicare il bail-in, ossia svalutare azioni e crediti e convertirli in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali.

 

Il bail-in è uno degli strumenti applicabili in una procedura di risoluzione. Il bail-in prevede che le perdite delle banche portate a risoluzione dovranno essere assorbite da azionisti e creditori secondo una ben precisa gerarchia:

 

  • Azioni
  • Obbligazioni Subordinate o similari
  • Obbligazioni Senior
  • Depositi sopra i 100.000,00 euro.

 

Sono soggette al bail-in tutte le passività, ad eccezione di alcune espressamente individuate, tra le quali:

  • Depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi, cioè quelli di importo fino a 100.000 euro.
  • Passività garantite, incluse le obbligazioni bancarie garantite (covered bond) e altri strumenti garantiti.
  • Obblighi derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria, come ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito.
  • Passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 giorni.
  • Passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a7 giorni.
  • Debiti verso i dipendenti, debiti commerciali e debiti fiscali, purché privilegiati dalla normativa fallimentare.

 

Le disposizioni in materia di bail-in potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, anche se emessi prima del 1° gennaio 2016.

 

È possibile approfondire gli argomenti ai seguenti link:

SEPA

La SEPA (Single Euro Payments Area – Area Unica dei pagamenti in Euro) indica l’area nella quale gli utilizzatori degli strumenti di pagamento – cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni e altri operatori economici – possono effettuare e ricevere, indipendentemente dalla loro residenza, pagamenti in euro non in contanti, sia all’interno dei confini nazionali sia fra Paesi diversi, alle stesse condizioni e con gli stessi diritti e obblighi. In termini numerici, la SEPA riguarda 33 Paesi: tutti i Paesi dell’Unione Europea più l’Islanda, la Norvegia, il Liechtenstein, la Svizzera e il Principato di Monaco.

 

Dal 1° febbraio 2014 sia gli addebiti diretti che i bonifici nazionali sono stati definitivamente sostituiti dagli strumenti di pagamento europei: il SEPA Direct Debit (o SDD o addebito SEPA) e il SEPA Credit Transfer (o SCT o bonifico SEPA). Entro il 1° febbraio 2016 anche le imprese hanno dovuto adeguare, con l’eccezione delle microimprese, i propri sistemi informativi per utilizzare i nuovi formati SEPA basati sugli standard internazionali di colloquio ISO 20022 XML.

Altri servizi di pagamento come Ri.Ba, MAV, RAV, Bollettini bancari e postali e i bonifici urgenti continuano ad essere utilizzati.

 

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Shareholder rights directive

La Shareholder Rights Directive e la relativa norma di attuazione in Italia (D. Lgs. n. 49/2019 che modifica il D. Lgs. n. 58/1998, nel seguito “Testo Unico della Finanza” – TUF, introducendo gli articoli 124-quater e ss.) stabiliscono norme che promuovono l’esercizio dei diritti degli azionisti nelle assemblee generali delle società con sede legale nell’UE e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato dell’UE. La revisione del 2017 (direttiva (UE) 2017/828) mira a incoraggiare l’impegno a lungo termine degli azionisti per garantire che le decisioni siano prese per la stabilità a lungo termine di un’azienda e tengano conto delle questioni ambientali e sociali. La direttiva rivista:
  • Facilita l’identificazione degli azionisti e i flussi informativi tra gli azionisti e la società.
  • Migliora la supervisione della remunerazione degli amministratori.
  • Disciplina le operazioni con parti correlate.
  • Introduce una maggiore trasparenza.
Ai fini della normativa, non avendo azioni quotate su mercati regolamentati e in relazione al servizio di gestione di portafogli, mettiamo a disposizione della clientela l’Informativa in materia di trasparenza dei gestori di attivi.

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