Reclami
Procedura di gestione dei reclami
Il rispetto della normativa di settore e la correttezza nella conduzione degli affari e nelle relazioni con la clientela sono elementi fondamentali nello svolgimento dell’attività bancaria.
Mettiamo in atto politiche di relazione volte a favorire il rafforzamento del legame fiduciario con i clienti e l’individuazione delle relative esigenze in tutte le fasi del rapporto, in particolare nel caso di insoddisfazione e potenziale conflittualità.
Per eventuali contestazioni in merito alle relazioni intrattenute con il nostro istituto, il cliente può presentare un reclamo secondo una delle seguenti modalità:
- A mezzo lettera:
1. consegnata a mano a una delle Filiali di riferimento, che rilascerà relativa ricevuta;
2. con invio tramite posta ordinaria o raccomandata A/R all’indirizzo dell’Ufficio Reclami preposto:
Cherry Bank S.p.A.
Ufficio Reclami
Via San Marco n. 11, 35129 – Padova (PD). - A mezzo e-mail, all’indirizzo reclami@cherrybank.it.
- A mezzo Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo reclami@pec.cherrybank.it.
Elementi necessari nel reclamo
- Generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza ed e-mail, recapito telefonico fisso e mobile e, in caso di persona giuridica, ragione sociale, indirizzo sede legale, dati del rappresentante legale).
- Dati identificativi del credito o del rapporto oggetto di contestazione.
- Oggetto della contestazione e relative motivazioni.
- Eventuale documentazione a supporto del Reclamo.
L’interazione con il personale preposto alla gestione dei reclami è gratuita per il Cliente, fatte salve le spese normalmente connesse al mezzo di comunicazione adottato (ad esempio, costo della telefonata a tariffazione non maggiorata).
Riscontro al reclamo
Provvederemo a fornire riscontro scritto inviandolo all’indirizzo indicato dal reclamante secondo le modalità che seguono:
- Entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo per contestazioni aventi ad oggetto servizi bancari e finanziari diversi dai servizi di pagamento, compresi quelli che riguardano aspetti di trasparenza e/o di mancata correttezza nel collocamento relativamente a polizze unit linked, index linked (Ramo III), multiramo (composte da ramo I e ramo III) o delle operazioni di capitalizzazione (Ramo V) sottoscritte dopo il 1° luglio 2007 e a polizze di ramo I collocate dopo il 1° ottobre 2018.
- Entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo per contestazioni relative all’attività di intermediazione assicurativa diverse da quelle individuate nel punto che precede.
- Entro 15 giorni lavorativi per contestazioni aventi ad oggetto servizi di pagamento. Qualora non fossimo in grado di fornire una risposta entro detto termine per cause a noi non imputabili, provvederemo all’invio di una comunicazione interlocutoria, indicando le ragioni del ritardo e specificando il termine, in ogni caso non superiore a 35 giorni lavorativi, entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l’esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il predetto termine è ridotto a 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, rimborseremo entro tale termine l’intero importo dell’operazione di pagamento oppure forniremo una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.
Qualora il ricorrente non si ritenga soddisfatto delle risposte fornite o non abbia ricevuto risposta nei termini di legge, potrà adire l’Arbitro Bancario e Finanziario, le cui modalità operative sono descritte nella guida pratica disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it, organismo la cui finalità è dirimere, in via stragiudiziale, le controversie insorte con le Banche e gli Intermediari Finanziari oppure, in alternativa, rivolgersi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) seguendo le modalità indicate all’indirizzo www.acf.consob.it, o presentare un’istanza all’Organismo di mediazione “Conciliatore Bancario Finanziario” in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie con le modalità descritte all’indirizzo www.conciliatorebancario.it o ad ulteriori organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie specificati nell’Informativa sulla gestione dei reclami sotto riportata. Con riferimento alle controversie relative all’attività di intermediazione assicurativa, il reclamante qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge, ha la possibilità di rivolgersi all’IVASS (www.ivass.it), secondo quanto indicato nei DIP e MUP aggiuntivi consegnati prima della sottoscrizione del contratto e/o adire l’Arbitro Assicurativo (AAS), le cui modalità operative sono descritte nella guida pratica disponibile sul sito www.arbitroassicurativo.org.