Depositi dormienti

Il 17 agosto 2007 è entrato in vigore il Regolamento in materia di depositi dormienti (Decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2007 n. 116 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2007).

In sintesi il Regolamento prevede che:

  • sono considerati “dormienti” i depositi di somme di denaro e i depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione, in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme o degli strumenti finanziari;
  • quando si verificano le condizioni di cui al punto precedente, la Banca dovrà inviare al titolare del rapporto, lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente l’invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data di ricezione e l’avviso che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme e i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti ad un fondo pubblico istituito per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito.

 

Gli intermediari devono comunicare entro il 31 marzo di ogni anno alla Consap i rapporti per i quali, nell’anno precedente, si siano verificate le condizioni per l’estinzione.

L’elenco dei rapporti dormienti dovrà anche essere pubblicato, sempre entro il 31 marzo, su un quotidiano a diffusione nazionale, nel caso in cui il costo della pubblicazione non superi il 10% del valore totale dei conti da pubblicare.

Entro il 31 maggio di ogni anno, gli intermediari dovranno poi riversare al suddetto fondo, oltre che il denaro, gli strumenti finanziari ed i titoli relativi ai rapporti contrattuali per cui si è verificata la dormienza.

Relativamente ai depositi a risparmio al portatore, a causa dell’impossibilità per la Banca di conoscere il titolare del titolo che può circolare mediante semplice consegna, deve essere affisso presso i locali di ogni filiale della Banca, un elenco contenente il numero del rapporto dei depositi al portatore divenuti dormienti nel periodo di riferimento. Il possessore del libretto divenuto dormiente che voglia evitare l’estinzione del rapporto e la conseguente devoluzione delle somme al fondo pubblico dovrà, entro il termine di 180 giorni dalla data di affissione e pubblicazione dell’avviso, provvedere a movimentare il rapporto o in alternativa compilare e sottoscrivere presso la filiale la dichiarazione con cui attesta di voler considerare attivo il rapporto.

La gestione delle domande di rimborso di somme devolute dagli intermediari al Fondo è affidata a Consap (Concessionaria dei Servizi Assicurativi Pubblici S.p.a.).
I clienti aventi diritto devono inoltrare la richiesta di rimborso direttamente a Consap, anche per via telematica, agli indirizzi riportati nella sezione “contatti” presente sul sito http://www.consap.it/.
Nello stesso sito è disponibile il modulo di richiesta e la relativa documentazione da presentare per la domanda di rimborso. Consap ha inoltre attivato una linea telefonica dedicata – 06/85796444 – attiva nei giorni feriali dal lunedì al venerdì nell’orario 9:00/17:00.

Consap procederà all’esame delle domande secondo l’ordine di ricevimento e provvederà a richiedere i documenti necessari – se non ancora presentati – per l’istruttoria delle pratiche.

Elenco dei rapporti risultanti come “dormienti” secondo le evidenze della Banca:

Nessun rapporto Dormiente

Elenco dei rapporti al portatore risultanti come “dormienti” secondo le evidenze della Banca:

Nessun rapporto Dormiente

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